SERIE C - DATE CLOU PER LA CORSA ALL'ISCRIZIONE: tutti gli impegni che i club dovranno rispettare

25.06.2017 15:05 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
SERIE C - DATE CLOU PER LA CORSA ALL'ISCRIZIONE: tutti gli impegni che i club dovranno rispettare
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Date e scadenze impellenti. E' iniziato il conto alla rovescia per i club di serie C per conoscere il loro destino.

Impegni e obblighi da non sbagliare, ore già frenetiche all'interno delle segreterie dei sodalizi di terza serie.

Ricapitoliamo quelle più importanti e che determineranno il destino del campionato:

Entro il 26 giugno, i club dovranno:

- depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega o l’esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

- depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di maggio 2017 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, fatta salva l’esistenza di contenziosi per i quali andrà allegata la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

- depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, corredata dagli accordi contrattuali delle figure sottoindicate, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti dall’1 luglio 2016 al 31 maggio 2017 al Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo o l’esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, il deposito riguarderà i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing e la documentazione attestante il pagamento del servizio per il periodo 1° luglio 2016-31 maggio 2017 o, sussistendo contenziosi, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. 

L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti  costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2017/2018.

 

Entro il 30 giugno, invece, i club dovranno:

 

- depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2017/2018, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al campionato di Divisione Unica; 

- depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stata depositata in precedenza, copia del bilancio d’esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2016, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2016, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare;

- depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2016, nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo; 

- depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega. In caso di contenzioso, riguardante l’assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2017. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi;

- depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, relativi a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di aprile 2017 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico. In caso di contenzioso, riguardante l’assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2017. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi;

- depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per il periodo 1° luglio 2016-30 aprile 2017 e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2016-31 maggio 2017, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 5): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo. In caso di contenzioso, riguardante l’assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2017. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi. Tale adempimento non è richiesto nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing; 

- depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni ovvero scaturenti da comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2017. In caso di contenzioso, riguardante l’assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità ovvero di transazioni o di rateazioni con l’Agente della riscossione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2017;

- depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle ricevute telematiche attestanti l’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31 dicembre 2015 (Modello Unico, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770); 9) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, dai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., dalle società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con rating Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating di pari valore se accertato da altre agenzie globali. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione.

Nel corso della stagione sportiva, la garanzia sarà integrata in relazione all’aumento dei compensi contrattuali lordi dei tesserati con le seguenti modalità:

a) al superamento dell’importo di euro 1.500.000,00 dei compensi contrattuali lordi dei tesserati, la garanzia verrà aumentata nella misura del 30% dell’eccedenza rispetto ad euro 1.500.000,00, pena la mancata ratifica dei contratti;

b) al superamento dell’importo di euro 2.000.000,00 dei compensi contrattuali lordi dei tesserati, la garanzia verrà aumentata nella misura del 50% dell’eccedenza rispetto ad euro 2.000.000,00, pena la mancata ratifica dei contratti;

c) al superamento dell’importo di euro 3.000.000,00 dei compensi contrattuali lordi dei tesserati, la garanzia verrà aumentata nella misura del 100% dell’eccedenza rispetto ad euro 3.000.000,00, pena la mancata ratifica dei contratti;

- depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi;

- depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non siano state depositate in precedenza, copia delle liquidazioni periodiche dell’IVA relative all’anno d’imposta 2016 e la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l’avvenuto assolvimento dell’IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2016, trasmessa entro il 28 febbraio 2017, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, le medesime comunicazioni, ove non siano state depositate in precedenza, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’intero importo richiesto con la comunicazione di irregolarità o delle rate scadute al 30 giugno 2017.

- depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.