Serie D girone I, Giudice Sportivo dopo la trentaduesima: cinque giornate per Pappalardo del Locri

26.03.2024 16:45 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Serie D girone I, Giudice Sportivo dopo la trentaduesima: cinque giornate per Pappalardo del Locri
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo le gare della trentaduesima giornata del girone I della serie D:

PROVVEDIMENTI verso CALCIATORI:

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE - PAPPALARDO MAJCHOL (LOCRI 1909)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE - ZANONI ENRICO (PORTICI FBC SSDARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA - AQUINO DAVIDE (LOCRI 1909), MINCICA SALVATORE (CITTA DI S.AGATA), TUCCIO VINCENZO KEVIN (RAGUSA CALCIO), VACCA RAFFAELE (SIRACUSA CALCIO 1924), MALTESE SALVATORE (CITTA DI ACIREALE 1946)

Terzo giallo per Martiner

PROVVEDIMENTI verso DIRIGENTI e ALLENATORI:

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 4/2024 - DE SANTO GIOVANNI (dir. CASTROVILLARI CALCIO)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE - BONCORE GIUSEPPE (all. CASTROVILLARI CALCIO), RICCIO EMILIO (coll. tecnico CASTROVILLARI CALCIO)

PROVVEDIMENTI verso SOCIETA': 

LICATA CALCIO - SIRACUSA CALCIO 1924

Il Giudice Sportivo,

-esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD LICATA CALCO con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara in epigrafe, con conseguente richiesta di applicazione della sanzione della perdita della gara ex art. 10, co. 1, CGS, in ragione delle condotte illecite ed antisportive perpetrate da "un gruppo di sostenitori della squadra ospite" e culminate nel lancio di bombe carta, fumogeni e bottigliette pien d’acqua sul campo di gioco, una della quali “colpiva alla testa” il calciatore del Licata Calcio, Matteo Lanza, il quale veniva sostituito nel corso dell’intervallo e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dove gli veniva refertato "trauma cranica" con diagnosi di 7 giorni;

-lette le controdeduzioni fatte pervenire dal SIRACUSA CALCIO 1924 SSD ARL, con le quali si chiede il rigetto del reclamo, in quanto illegittimo ed infondato, e se ne evidenzia la strumentalità, atteso che da esso emerge un quadro lacunoso e non del tutto coerente con lo stato dell’arte, nella misura in cui Codesto Giudice Sportivo ha già sanzionato le condotte oggetto di reclamo ai sensi dell’art. 10, co. 2 del CGS e che tale decisione è stata impugnata dal sodalizio resistente innanzi alla Corte Sportiva d’Appello nazionale, terza sezione, la quale ha disposto con ordinanza la trasmissione degli atti alla procura federale per ulteriori accertamenti istruttori.

- ribadito come la ricostruzione offerta dal referto arbitrale e dagli atti ufficiali di gara è coerente nel ricondurre gli atti illeciti ed antisportivi, incluso il lancio che colpiva un calciatore del Licata accasciatosi al suolo, alla responsabilità dei sostenitori del Siracusa, ragion per cui codesto Giudice sportivo ha già sanzionato le medesime condotte con CU 105 del 12 marzo 2024,

- rilevato l'insondabilità della tesi che tenta di far discendere dall’infortunio occorso al calciatore Lanza - in quanto diretta conseguenza del lancio della bottiglia ad opera dei sostenitori – “l’impossibilità di assicurare la regolare effettuazione della gara” ovvero, per tale via, pervenire ad una dichiarazione di “irregolare svolgimento della gara”, anche in ragione dell’espresso tenore dell'art. 10, comma 2 CGS, ai sensi del quale "Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società.";

P.Q.M. Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: ASD LICATA CALCO - SIRACUSA CALCIO 1924 SSD ARL 0 - 5; 3) di addebitare sul conto della ASD LICATA CALCO la tassa di reclamo.