Reggio Calabria, confermato pagamento spettanze. Come funziona la parte retributiva in serie D

11.04.2024 12:20 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Reggio Calabria, confermato pagamento spettanze. Come funziona la parte retributiva in serie D

Al di là delle rassicurazioni dei vari dirigenti sulla questione degli stipendi (o rimborsi spese che dir si voglia), bisogna registrare effettivamente che la LFA Reggio Calabria ha ottemperato al pagamento delle spettanze verso i propri tesserati. In una città ferita dalle vicende legate a Gallo e Saladini, anche se all'epoca pochissimi credevano agli "alert" lanciati anche dal nostro portale, si tratta di una notizia o comunque di un dettaglio che va registrato. A nostro avviso nulla di particolare attenzione, ma in un ambiente che spesso crede ai "me l'ha detto mio cugino" meglio fare parlare i fatti.

Allo stesso tempo va sottolineato che i club dilettantistici non hanno una scadenza perentoria per il pagamento delle spettante e della parte contributiva e dunque eventuali sanzioni sono molto difficili e al tempo stesso sintomo di assenza assoluta di risorse. Nel calcio Prof, parte retributiva e contributiva vanno saldate entro un termine stabilito dalla FIGC.

Un calciatore che non riceve quanto pattuito con la società di appartenenza può rivolgersi alla Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. come stabilito dalla normativa. In particolare si legge nella scrittura privata fac-simile:

Art. 6 - In nessun caso il buon fine dell’accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D. Il calciatore, in caso di inadempimento della società, potrà adire la competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. ai sensi della normativa federale.

Art. 7 - In caso di svincolo o trasferimento del calciatore avvenuto ai sensi della normativa federale la validità del presente accordo si intende decaduta a far data dall’efficacia del provvedimento. L’inclusione nelle “liste di svincolo” dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo economico, è consentita nel solo caso in cui il modulo di svincolo sia sottoscritto anche dal calciatore medesimo.

Art. 8 – Il calciatore che nel corso o alla fine della stagione sportiva vanti un credito minimo pari al 20% dell’importo annuo previsto dall’accordo economico, potrà chiedere alla competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. lo svincolo per morosità.