CASO VIOLA BASKET - Il Coni mette la parola fine sulla vicenda: retrocessione in B per il club neroarancio

25.06.2018 18:26 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
CASO VIOLA BASKET - Il Coni mette la parola fine sulla vicenda: retrocessione in B per il club neroarancio
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© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Viola Reggio Calabria sarà costretta a ripartire dalla serie B. Termina nel peggiore dei modi una vicenda che ha gettato nello sconforto la comunità cestistica reggina.

La vicenda della fidejussione non valida dunque ha costretto al declassamento una squadra che aveva entusiasmato il pubblico reggino e centrato il traguardo playoff. Il Collegio di Garanzia del Coni, riunito a Sezioni Unite, ha confermato la sentenza del primi due gradi di giudizio.

A questo punto, il futuro della storica formazione reggina, è tutto da scrivere. Ecco il dispositivo del terzo grado di giudizio della giustizia sportiva:

Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, presieduto dal Presidente Franco Frattini, al termine delle udienze tenutesi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2018, presentato, in data 14 maggio 2018, dalla società Viola di Reggio Calabria s.s.d. a.r.l., nonché da parte del suo Presidente e legale rappresentante p.t., dott. Raffaele Monastero, e dal socio proprietario di maggioranza, sig. Giovanni Cesare Muscolino, contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) avverso e per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIP n. 22, di cui al C.U. n. 1008 del 2 maggio 2018, notificato in pari data, che, nel confermare integralmente la decisione di primo grado del Tribunale Federale n. 930 del 12 aprile 2018, ha irrogato, in capo“a Giovanni Cesare Muscolino, proprietario di maggioranza della soc. Viola Reggio Calabria, il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 9 aprile 2021 (artt. 1 e 59 R.G); al sig. Raffaele Monastero, Presidente della soc. Viola Reggio Calabria, il provvedimento di inibizione per un anno, fino al 9 aprile 2019 (artt. 2 e 44 R.G. con applicazione della recidiva ex art. 24,2 R.G. lett. a) e b); alla soc. Viola Reggio Calabria n. 34 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'anno sportivo in corso (art. 61 R.G.)"; ha, altresì, condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 3.000, oltre accessori di legge, in favore della FIP;